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Allan Kiviaho <[log in to unmask]>
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INTERLNG: Discussiones in Interlingua
Date:
Tue, 29 Oct 2002 22:30:44 +0200
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d[021029] x[Kiviaho Allan] z[KivA-2CSxm il_strat interlng coollist]
s[CONVENTION EUROPEE. Constitution Europee. Projecto preliminar
2002-10-28]

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CONV 369/02 1
IT
LA CONVENZIONE EUROPEA
IL SEGRETARIATO
Bruxelles, 28 ottobre 2002
(OR. fr)

CONV 369/02
NOTA DI TRASMISSIONE
del: Praesidium
alla: Convenzione
Oggetto: Progetto preliminare di trattato costituzionale

Si allega per i membri della Convenzione il progetto
preliminare di trattato costituzionale, redatto dal
Praesidium, che il Presidente presenterà in occasione della
sessione plenaria del 28 ottobre 2002.

CONV 369/02 2
IT

Progetto preliminare

[Il presente testo si propone di illustrare l'articolazione di
un eventuale trattato. Nella parte prima, l'inserimento o meno
di taluni articoli e il contenuto più preciso di altri restano
da definire, in funzione dei lavori della Convenzione.
L'inserimento di alcuni articoli nel presente testo non
intende pertanto pregiudicare i risultati dei dibattiti della
Convenzione.]

TRATTATO
CHE STABILISCE UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

A. INDICE
PREAMBOLO

Parte prima: ARCHITETTURA COSTITUZIONALE

Titolo I : Definizione e obiettivi dell'Unione

Articolo 1
Istituzione [della Comunità europea, dell'Unione europea,
degli Stati Uniti d'Europa, dell'Europa unita]1.

Articolo 2
Valori.

Articolo 3
Obiettivi.

Articolo 4
Personalità giuridica.

Titolo II : Cittadinanza dell'Unione e diritti fondamentali

Articolo 5
Cittadinanza dell'Unione.

Articolo 6
Carta dei diritti fondamentali.

1 Il termine "Unione" dovrà essere sostituito nell'intero testo
da "Comunità europea", "Unione europea", "Stati Uniti d'Europa"
o "Europa unita", qualora si decida di modificare
la denominazione dell'Unione.

CONV 369/02 3
IT

Titolo III :
Competenze e azioni dell'Unione

Articolo 7
Principi fondamentali: attribuzione, sussidiarietà,
proporzionalità.

Articolo 8
Rispetto dei principi fondamentali: limiti delle competenze di
attribuzione. Controllo della sussidiarietà e della
proporzionalità. Primato del diritto dell'Unione. Evoluzione
nel tempo.

Articolo 9
Categorie di competenze: definizione.

Articolo 10
Competenze esclusive.

Articolo 11
Competenze condivise.

Articolo 12
Settori dell'azione di sostegno.

Articolo 13
Politica estera e di sicurezza comune; politica di difesa
comune; politica in materia di polizia e giustizia nel settore
penale.

Titolo IV : Le istituzioni dell'Unione

Articolo 14
Sistema istituzionale comune alle azioni svolte dall'Unione e
alle azioni svolte dagli Stati membri congiuntamente nel
quadro dell'Unione.

Articolo 15
Il Consiglio europeo: composizione, ruolo, compiti.

Articolo 15bis
La Presidenza del Consiglio europeo.

Articolo 16
Il Parlamento europeo: composizione, attribuzioni.

Articolo 17
Il Consiglio: composizione, attribuzioni.

Articolo 17
bis La Presidenza del Consiglio.

Articolo 18
La Commissione: composizione; attribuzioni (monopolio
d'iniziativa).

Articolo 18 bis
La Presidenza della Commissione.

Articolo 19
Il Congresso dei popoli d'Europa.

Articolo 20
La Corte di giustizia.

Articolo 21
La Corte dei conti.

Articolo 22
La Banca centrale europea.

Articolo 23
Gli organi consultivi dell'Unione.

CONV 369/02 4
IT

Titolo V :
Attuazione delle competenze e delle azioni dell'Unione

Articolo 24
Gli strumenti dell'Unione : per es. leggi europee, leggi
quadro, decisioni europee (elenco da precisare alla luce delle
conclusioni del Gruppo IX).

Articolo 25
Procedure legislative : adozione delle leggi e delle leggi
quadro.

Articolo 26
Procedure di adozione delle decisioni.

Articolo 27
Procedure di adozione degli atti di esecuzione.

Articolo 28
Procedure di attuazione delle azioni di sostegno (compresi i
programmi). Monitoraggio della loro esecuzione.

Articolo 29
Politica estera e di sicurezza comune.

Articolo 30
Politica di difesa comune.

Articolo 31
Politica in materia di polizia e giustizia nel settore
penale.

Articolo 32
Il ricorso alle cooperazioni rafforzate.
Titolo VI : La vita democratica dell'Unione

Articolo 33
Principio dell'uguaglianza democratica dei cittadini
dell'Unione.

Articolo 34
Principio della democrazia partecipativa.

Articolo 35
Legge elettorale uniforme per le elezioni del Parlamento
europeo.

Articolo 36
Trasparenza dei dibattiti legislativi dell'Unione.

Articolo 37
Regole di voto delle istituzioni dell'Unione. Attuazione della
possibilità dell' "astensione costruttiva" e relative conseguenze.

Titolo VII: Finanze dell'Unione

Articolo 38
Le risorse dell'Unione.

Articolo 39
Il principio del pareggio nel bilancio dell'Unione

Articolo 40
La procedura di bilancio dell'Unione.

Titolo VIII: L'azione dell'Unione nel mondo

Articolo 41
La rappresentanza esterna dell'Unione.

CONV 369/02 5
IT

Titolo IX: L'Unione e l'ambiente circostante

Articolo 42
Relazioni privilegiate tra l'Unione e Stati vicini.
Titolo X: L'appartenenza all'Unione

Articolo 43
Un'Unione aperta a tutti gli Stati d'Europa, che rispettano
rigorosamente i suoi valori e diritti fondamentali e accettano
le sue regole di funzionamento.

Articolo 44
Procedura di adesione all'Unione

Articolo 45
Sospensione dei diritti di appartenenza all'Unione.

Articolo 46
Ritiro dall'Unione.

Parte seconda: LE POLITICHE E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI
DELL'UNIONE Questa parte dovrebbe contenere le basi giuridiche.
Essa dovrebbe precisare, in relazione a ciascun settore, il
tipo di competenza (Titolo III), come pure gli atti e le
procedure (Titolo V) applicabili, conformemente alle decisioni
che saranno prese relativamente alla parte prima. Per
assicurare la concordanza tra la parte prima e la parte
seconda del trattato saranno necessari emendamenti tecnici..

A. POLITICHE E AZIONI INTERNE

A1. MERCATO INTERNO

I. Libera circolazione delle persone e dei servizi

1. I lavoratori;
2. Libertà di stabilimento;
3. Libertà di prestazione dei servizi;
4. Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la
   circolazione delle persone.

II. Libera circolazione delle merci

1. Unione doganale;
2. Divieto delle restrizioni quantitative.

CONV 369/02 6
IT

III. Capitali e pagamenti

IV. Ravvicinamento delle legislazioni

A2. POLITICA ECONOMICA E MONETARIA

A3. POLITICHE IN ALTRI SETTORI SPECIFICI

I. Regole di concorrenza
II. Politica sociale
III. Coesione economica e sociale
IV. Agricoltura e pesca
V. Ambiente
VI. Protezione dei consumatori
VII. Trasporti
VIII. Reti transeuropee
IX. Ricerca e sviluppo tecnologico

A4. LA SICUREZZA INTERNA
Politica in materia di polizia e di giustizia nel settore
penale

A5. SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ' DECIDERE DI ESPLICARE UNA
AZIONE DI SOSTEGNO

I. Occupazione
II. Sanità pubblica
III. Industria
IV. Cultura
V. Istruzione, formazione professionale, gioventù

B. AZIONE ESTERNA
I. Politica commerciale
II. Cooperazione allo sviluppo
III. Aspetti esterni delle politiche contemplate nei Capi da
     A1 a A4

CONV 369/02 7
IT

IV. Politica estera e di sicurezza comune
1. Politica estera
2. Gestione delle crisi
V. Conclusione di accordi internazionali
C. DIFESA
D. FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE

Disposizioni istituzionali e procedurali e disposizioni di
bilancio.

1
Parte terza : DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Ultimo Titolo : Abrogazione dei precedenti Trattati. Continuità
giuridica rispetto alla Comunità europea e all'Unione europea.
Campo di applicazione.
Protocolli.
Procedura di revisione del Trattato costituzionale.
Adozione, ratifica e entrata in vigore del Trattato
costituzionale.
Durata.
Lingue.

1 La portata delle disposizioni istituzionali e procedurali in
questa parte dipenderà da quanto sarà dettagliata la prima
parte. Si potrebbe peraltro prevedere di prendere in
considerazione nell'ambito di dette disposizioni unicamente le
procedure interistituzionali: le disposizioni concernenti
l'attuazione interna da parte delle Istituzioni potrebbero
figurare nei Protocolli.

CONV 369/02 8
IT

B. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL TESTO

PARTE PRIMA: ARCHITETTURA COSTITUZIONALE

PREAMBOLO

TITOLO I: DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

Articolo 1

- Decisione di istituire [un'entità denominata: Comunità
europea, Unione europea, Stati Uniti d'Europa, Europa unita].

- Un'Unione di Stati europei che, mantenendo la loro
identità nazionale, coordinano strettamente le loro politiche a
livello europeo e gestiscono, sul modello federale, talune
competenze comuni.

- Riconoscimento del pluralismo dell'Unione.

- Un'Unione aperta a tutti gli Stati europei che condividono
gli stessi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Articolo 2
Elenca i valori dell'Unione: dignità umana, diritti
fondamentali, democrazia, stato di diritto, tolleranza,
rispetto degli obblighi e del diritto internazionale.

Articolo 3
Obiettivi dell'Unione.
Questo articolo stabilisce gli obiettivi generali, quali:
- salvaguardia dei valori comuni, degli interessi e
dell'indipendenza dell'Unione;
- promozione della coesione economica e sociale;
- rafforzamento del mercato interno e dell'Unione economica e
monetaria;

CONV 369/02 9
IT

- promozione di un elevato livello di occupazione e di
protezione
sociale;
- elevato livello di protezione dell'ambiente;
- promozione del progresso tecnologico e scientifico;
- creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
- sviluppo di una politica estera e di sicurezza comune e di
una politica di difesa al fine di tutelare e promuovere i
valori dell'Unione nel resto del mondo. Questi obiettivi sono
perseguiti secondo modalità che tengono conto del fatto che le
competenze possono essere attribuite in tutto o in parte
all'Unione o esercitate congiuntamente dagli Stati membri.

Articolo 4
Riconoscimento esplicito della personalità giuridica [alla
Comunità/all'Unione europea, agli Stati Uniti d'Europa,
all'Europa unita.]

TITOLO II: CITTADINANZA DELL'UNIONE E DIRITTI FONDAMENTALI

Articolo 5
Istituisce e definisce la cittadinanza dell'Unione: chiunque
sia cittadino di uno Stato membro è cittadino dell'Unione. Ha
la doppia cittadinanza, quella nazionale e quella europea, e si
avvale liberamente dell'una o dell'altra, a sua scelta, con i
diritti e i doveri inerenti a ciascuna di esse. L'Articolo
enumera i diritti inerenti alla cittadinanza europea
(circolazione, soggiorno, voto e eleggibilità alle elezioni
comunali e alle elezioni del Parlamento europeo, protezione
diplomatica nei paesi terzi, diritto di petizione, diritto di
scrivere alle istituzioni europee e riceverne una risposta
nella propria lingua). Stabilisce il principio della non
discriminazione dei cittadini dell'Unione in base alla
nazionalità.

CONV 369/02 10
IT

Articolo 6
Sarà redatto in funzione dei lavori del Gruppo "Carta".
Potrà ispirarsi all'articolo 6 del trattato sull'Unione
europea.
Potrebbe
- fare riferimento alla Carta;
- oppure sancire il principio dell'integrazione della Carta e
far figurare i relativi articoli in un'altra parte del trattato
o in un protocollo apposito, allegato alla Costituzione;
- oppure integrare tutti gli articoli della Carta.

TITOLO II: COMPETENZE E AZIONI DELL'UNIONE

Articolo 7
Enuncia i principi dell'azione dell'Unione: essa si esercita
conformemente alle disposizioni del trattato, nei limiti delle
competenze conferite dal trattato e nel rispetto dei principi
di sussidiarietà e di proporzionalità.

Articolo 8
Stabilisce il rispetto del principio secondo cui le competenze
che non sono conferite dalla Costituzione all'Unione restano di
competenza degli Stati membri. Stabilisce il primato del
diritto dell'Unione, nell'esercizio delle competenze che le
sono state attribuite. Dovrebbe fissare le regole per il
controllo effettivo della sussidiarietà e della
proporzionalità. Dovrebbe essere menzionato il ruolo dei
Parlamenti nazionali al riguardo. Fissa le regole che
stabiliscono l'adattabilità del sistema (articolo 308).
Stabilisce l'obbligo di cooperazione leale degli Stati membri
nei confronti dell'Unione e il principio secondo cui questi
ultimi danno attuazione agli atti delle istituzioni.

CONV 369/02 11
IT

Articolo 9
Elenca le categorie di competenze dell'Unione.

Articolo 10
Indica i settori di competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 11
Menziona i settori di competenza condivisa tra Unione e Stati
membri. Sancisce il principio secondo cui, laddove l'Unione
agisce in questi settori, gli Stati membri possono agire solo
entro i limiti stabiliti dalla legislazione dell'Unione.

Articolo 12
La disposizione precisa i settori in cui l'Unione appoggia o
coordina l'azione degli Stati membri, senza avere competenza a
legiferare.

Articolo 13
In taluni settori gli Stati membri definiscono e attuano,
nell'ambito dell'Unione, una politica comune in base a modalità
specifiche. Questo articolo dovrebbe precisare i settori in
questione.

TITOLO IV : LE ISTITUZIONI DELL'UNIONE

Articolo 14
Questo articolo :
- stabilisce che l'Unione dispone di un quadro istituzionale
unico;
- stabilisce che detto quadro assicura la coerenza e la
continuità delle politiche e delle azioni svolte per il
perseguimento degli obiettivi dell'Unione, vale a dire sia
delle azioni svolte nei settori per i quali le competenze sono
attribuite in tutto o in parte all'Unione, che nei settori per
i quali le competenze spettano agli Stati membri e sono da
essi esercitate congiuntamente;
- elenca le istituzioni dell'Unione;
- sancisce il principio secondo cui ciascuna istituzione
agisce entro i limiti delle attribuzioni conferitele dal
presente trattato, conformemente alle procedure, secondo le
condizioni e ai fini ivi previsti in ciascun settore.

CONV 369/02 12
IT

- prevede l'obbligo, per le istituzioni europee, di assicurare
e di promuovere un'amministrazione aperta, efficace e semplice ;
- stabilisce il principio della cooperazione leale nelle
relazioni tra le istituzioni.

Articolo 15
Definisce il Consiglio europeo, la sua composizione e i suoi
compiti.

Articolo 15 bis
Dopo che la Convenzione ne avrà discusso, questo articolo
potrebbe stabilire la durata del mandato e le modalità di
designazione della Presidenza del Consiglio europeo, il suo
ruolo e le sue responsabilità.

Articolo 16
Stabilisce la composizione del Parlamento europeo, i cui membri
sono eletti a suffragio universale diretto. Esso elenca le
attribuzioni del Parlamento europeo e prevede la possibilità,
per quest'ultimo, di presentare una mozione di censura sulla
gestione della Commissione, così come la procedura e le
conseguenze di una tale mozione.

Articolo 17
Elenca la composizione e le attribuzioni del Consiglio e
dovrebbe far riferimento alle formazioni del Consiglio.

Articolo 17 bis
Questa disposizione dovrebbe stabilire la regola per la
designazione della Presidenza del Consiglio, il suo ruolo, le
sue responsabilità e la durata del suo mandato.

Articolo 18
Dovrebbe contenere le disposizioni relative alla composizione e
alle attribuzioni della Commissione (compreso il monopolio
d'iniziativa). In funzione dei futuri lavori della Convenzione,
questo articolo dovrebbe prevedere un collegio ristretto o una
Commissione più numerosa, precisandone le regole di
deliberazione.

CONV 369/02 13
IT

Articolo 18bis
Dovrebbe stabilire il ruolo e le modalità di designazione della
Presidenza della Commissione.

Articolo 19
Dovrebbe menzionare la possibilità di istituire il Congresso
dei popoli d'Europa, determinarne la composizione, la
procedura per la nomina dei suoi membri e definirne le
attribuzioni. (Sarebbe formulato in funzione dei lavori della
Convenzione).

Articolo 20
Stabilisce la composizione e le attribuzioni della Corte di
Giustizia, compreso il Tribunale di primo grado e i principali
mezzi di ricorso dinanzi alla Corte e al Tribunale.

Articolo 21
Definisce la composizione e le attribuzioni della Corte dei
Conti, e il relativo mandato.

Articolo 22
Definisce la composizione e i compiti della Banca centrale
europea, come pure la composizione del suo Consiglio direttivo
e del suo comitato esecutivo.

Articolo 23
Questa disposizione dovrebbe prevedere che il Parlamento
europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un
Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni,
organi che esercitano funzioni consultive.

TITOLO V : ATTUAZIONE DELLE AZIONI DELL'UNIONE

Articolo 24
Elenca i diversi strumenti di cui dispongono le istituzioni
dell'Unione per l'esercizio delle loro competenze.

Articolo 25
Chiara descrizione della procedura legislativa dell'Unione :
procedure di adozione delle leggi, delle leggi quadro, ecc.

CONV 369/02 14
IT

Articolo 26
Chiara descrizione delle procedure di adozione delle
decisioni, ecc.

Articolo 27
Descrizione delle procedure di attuazione da parte dell'Unione
degli atti di cui all'articolo 24 e degli strumenti di
monitoraggio della loro esecuzione.

Articolo 28
Descrizione delle procedure di attuazione da parte dell'Unione
delle azioni di sostegno (compresi i programmi), così come
degli strumenti di monitoraggio della loro esecuzione.

Articolo 29
Dovrebbe descrivere le procedure applicabili nel settore della
politica estera e di sicurezza comune.

Articolo 30
Dovrebbe descrivere le procedure applicabili nel settore della
politica di difesa comune.

Articolo 31
Dovrebbe descriverebbe le procedure applicabili alla politica
in materia di polizia e giustizia nel settore penale.

Articolo 32
Questa disposizione dovrebbe stabilire :
- le condizioni per l'instaurazione di una cooperazione
rafforzata nel quadro del trattato;
- se del caso, i settori del trattato esclusi dalla
cooperazione rafforzata;
- il principio dell'applicazione delle disposizioni pertinenti
del trattato per l'adozione degli atti necessari
all'attuazione della cooperazione rafforzata;
- gli obblighi degli Stati partecipanti e non ad una
cooperazione rafforzata.

CONV 369/02 15
IT

TITOLO VI : LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

Articolo 33
Stabilisce il principio secondo cui i cittadini dell'Unione
sono uguali davanti alle istituzioni della stessa.

Articolo 34
Sancisce il principio della democrazia partecipativa. Le
istituzioni assicurano un elevato grado di trasparenza che
consenta alle diverse forme associative dei cittadini di
partecipare alla vita dell'Unione.

Articolo 35
Fa riferimento ad un protocollo contenente le disposizioni che
assicurano le elezioni del Parlamento europeo secondo una
procedura uniforme in tutti gli Stati membri.

Articolo 36
Stabilisce le regole della pubblicità delle deliberazioni
legislative del Parlamento europeo e del Consiglio, nella sua
forma legislativa.

Articolo 37
Stabilirebbe le regole di voto applicabili alle deliberazioni
delle istituzioni dell'Unione, compresa la definizione delle
maggioranze qualificate, l'attuazione della possibilità
dell'astensione costruttiva e le relative conseguenze.

TITOLO VII : FINANZE DELL'UNIONE

Articolo 38
Stabilisce che il bilancio dell'Unione è integralmente
finanziato da risorse proprie e definisce la procedura da
seguire per la fissazione del sistema delle risorse proprie.

CONV 369/02 16
IT

Articolo 39
Questa disposizione dovrebbe contemplare il principio del
pareggio di bilancio nonché le disposizioni concernenti la
disciplina di bilancio.

Articolo 40
Questo articolo dovrebbe :
- specificare che tutte le entrate e le spese dell'Unione
devono essere oggetto di previsioni per ciascun esercizio
finanziario ed essere iscritte nel bilancio
- descrivere la procedura di adozione del bilancio

TITOLO VIII : L'AZIONE DELL'UNIONE NEL MONDO

Articolo 41
Questa disposizione dovrebbe stabilire chi rappresenta l'Unione
nelle relazioni internazionali, tenendo conto delle competenze
già esercitate a titolo della Comunità. In funzione dei lavori
della Convenzione il presente articolo dovrebbe definire il
ruolo e il rango che competerà in futuro all'Alto
Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune

TITOLO IX : L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Articolo 42
Potrebbe contenere disposizioni che definiscono una relazione
privilegiata tra l'Unione e Stati vicini, qualora si decidesse
di istituire una siffatta relazione.

TITOLO X : L'APPARTENENZA ALL'UNIONE

Articolo 43
Stabilisce il principio in base a cui l'Unione è aperta a tutti
gli Stati d'Europa che condividono i suoi valori e intendono
perseguirli congiuntamente, rispettano rigorosamente i diritti
fondamentali e accettano le norme che disciplinano il
funzionamento dell'Unione.

CONV 369/02 17
IT

Articolo 44
Stabilisce la procedura di adesione di nuovi Stati membri
all'Unione europea.

Articolo 45
Stabilisce la procedura per la sospensione dei diritti di
appartenenza all'Unione qualora si constati una violazione dei
principi e dei valori dell'Unione da parte di uno Stato membro.

Articolo 46
In questo articolo verrebbe menzionata la possibilità di
istituire una procedura di ritiro volontario dall'Unione per
decisione di uno Stato membro e le relative ripercussioni
istituzionali.

PARTE SECONDA: LE POLITICHE E L'ATTUAZIONE DELLE AZIONI
DELL'UNIONE

Questa parte dovrebbe contenere le basi giuridiche; essa
dovrebbe precisare, in relazione a ciascun settore ,il tipo di
competenze (Titolo III) come pure gli atti e le procedure
(Titolo V) applicabili conformemente alle decisioni che
saranno prese relativamente alla parte prima. Per assicurare
la concordanza tra la parte prime e la parte seconda del
Trattato saranno necessari emendamenti tecnici.

PARTE TERZA: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Ultimo Titolo: Articolo x
Abrogazione dei Trattati precedenti; continuità giuridica
rispetto alla Comunità europea e all'Unione europea.

Articolo x + 1
Campo di applicazione del Trattato.

Articolo x + 2
Protocolli : i Protocolli allegati al Trattato ne sono parte
integrante.

CONV 369/02 18
IT

Articolo x + 3
Procedura di revisione del Trattato costituzionale

Articolo x + 4
Adozione, ratifica e entrata in vigore del Trattato
costituzionale .

Articolo x + 5
Durata: il Trattato é concluso per una durata illimitata.

Articolo x + 6
Lingue : in cui il Trattato é redatto e facenti fede.
_______________

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